In vista della scadenza del 15 marzo 2025 per il versamento al CSEA delle componenti perequative TARI istituite con delibera Arera 386/2023, arriva un importante chiarimento da parte della Corte dei conti.
La Sezione regionale di controllo della Liguria, con delibere 4 e 5 del 2025, ha affermato che i comuni dovranno versare solamente le somme riscosse, mentre non dovranno sobbarcarsi l’onere di pagare quanto non materialmente incassato dall’utente.
Secondo i giudici, infatti, il comune è “estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario”.
Viene quindi confermata – in analogia al TEFA – la neutralità per il bilancio del comune e l’imputazione contabile in partite di giro, per la quale SIOPE si era già espressa in risposta ad un quesito individuando i seguenti piani finanziari:
Entrata: E.9.01.01.99.999 – Altre ritenute n.a.c.
Uscita: U.7.01.01.99.999 – Versamento di altre ritenute n.a.c.